Separazione e divorzio.
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Servizio attivo .
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni..
A chi è rivolto:
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.
.Descrizione:
Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come fare:
Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune. In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile;
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• residenza di uno dei coniugi.
Cosa serve.
E' necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile.
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
.- assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).
- 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio..
Cosa si ottiene:
Un atto di separazione o divorzio.
.Tempi e scadenze:
L'accordo di separazione/divorzio viene concluso con almeno due appuntamenti: il primo dove le parti dichiarano le loro volontà e il secondo (dopo almeno 30 giorni dal primo) per confermarle. La mancata comparizione al secondo incontro equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso. La separazione/divorzio decorre dalla firma della prima dichiarazione.
.Quanto costa:
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00. Le modalità di pagamento verranno comunicate all'atto della firma dell'accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
.Accedi al servizio.
Per accedere al servizio occorre consultare l'Ufficio di Stato Civile.
Per ulteriori informazioni, consultare l'Ufficio di Stato Civile.
Ulteriori informazioni.
Normativa:
• Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970);
• Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84);
• Legge 6/5/2015, n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi.
Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
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