Unioni Civili.

  • Servizio attivo .

L'unione civile è un istituto giuridico previsto dall'ordinamento italiano per formalizzare i rapporti tra due persone maggiorenni dello stesso sesso..


A chi è rivolto:

A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.

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Descrizione:

Con l'emanazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

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Come fare:

Per potersi unire civilmente è necessario che le persone interessate presentino una richiesta sottoscritta da entrambe, allegando copia dei documenti d’identità.

Il modulo di richiesta è disponibile in calce a questa pagina.

Nel caso uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza.

Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia, e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto.

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Cosa serve.

Per accedere al servizio occorre:

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  • Essere dello stesso sesso;.
  • avere compiuto la maggiore età;.
  • essere di stato libero;.
  • non essere interdetti;.
  • non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);.
  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;.
  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità;.
  • sarà sufficiente il certificato di stato libero, in sostituzione del nulla osta del paese di origine, per gli stranieri provenienti da Stati nei quali l’orientamento sessuale sia causa di discriminazione e nei quali l’omosessualità sia penalmente sanzionata..

Cosa si ottiene:

La celebrazione di un'unione civile.

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Tempi e scadenze:

1. Presentazione istanza;
2. dopo non meno di 10/15 giorni: redazione del Verbale di richiesta;
3. entro 180 giorni dalla redazione del verbale: costituzione dell'Unione Civile.

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Quanto costa:

Il procedimento non ha alcun costo.

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Accedi al servizio.

Per accedere al servizio occorre consultare l'Ufficio di Stato Civile.

Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio di Stato Civile.

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Punti di contatto

Servizi demografici

T +39 0376 684211

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pec: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it

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Pagina aggiornata il 21/03/2024

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